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15 Settembre 2023News
15 Settembre 2023di Pierluigi Piccini
La materia paliesca rientra fra le espressioni proprie della storia, della cultura e delle tradizioni locali e dunque sostanzia, quale fonte tipica, l’autonomia di cui è titolare l’Ente Territoriale Comune di Siena.
Espressione normativa di questa autonomia è costituita dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in materia.
Lo Statuto, che nella gerarchia delle Fonti del Diritto si qualifica Fonte sub-primaria, accoglie e disciplina in termini di principio la materia paliesca e le conferisce dignità normativa in ragione della Legge 267/2000 art. 3 e segg. .
Nel caso di Siena lo Statuto così recita:
“Art. 3
Contrade
1. Le storiche Contrade, definite nel loro numero e nel loro ambito territoriale dal Bando approvato dalla Serenissima Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa di Toscana, Governatrice della Città e Stato di Siena il 7 Gennaio 1729, custodiscono le antiche tradizioni della storia e della cultura del popolo senese e costituiscono espressione di comunità contrassegnando da secoli, in modo unico e peculiare, la realtà sociale senese così come esiste, si articola e vive quale associazione naturale.
2. Le Contrade svolgono le proprie attività in conformità ai rispettivi Capitoli e Statuti.
3. Nel rispetto dell’autonomia delle Contrade e dell’ordinamento del Palio, e della tradizione, il Comune di Siena svolge i compiti ad esso attribuiti dal Regolamento per il Palio”.
I Regolamenti Comunali, che nel sistema delle Fonti del Diritto costituiscono Fonte secondaria, offrono la disciplina di dettaglio dei principi statutari con specifico riferimento i singoli ambiti operativi della materia stessa.
In relazione a tale posizionamento la materia in oggetto non può formare argomento della disciplina introdotta con altri provvedimenti, siano pure di natura ministeriale, in contrasto o in sostituzione della disciplina locale.
Solo per Fonte primaria (Legge) potrebbero venire introdotte modifiche e/o innovazioni rispetto ad una materia, quella appunto del gioco del Palio, che rientra nell’ambito di competenza delle citate fonti locali, nel rigoroso rispetto della ripartizione delle competenze e sempre per la tutela di beni eccedenti il perimetro normativo degli interessi ripresi nello Statuto e nei Regolamenti Comunali di Siena (Art. 6 e 7 TUEL 267/2000).