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12 Novembre 2023di Vanni Griccioli
Sono particolarmente soddisfatto che in questa variazione alle norme urbanistiche in discussione siano stati inseriti gli emendamenti che come Per Siena avevamo proposto al momento della stesura del Piano Operativo. Nella fattispecie mi riferisco alla semplificazione di una norma sulla possibilità di istallare strutture per l’autoproduzione di energia elettrica e di acqua calda da fonti rinnovabili.
Nelle varie commissioni che si susseguirono per la redazione del Po evidenziai che dal 2020 erano stati legiferati dei Decreti Ministeriali di semplificazione sull’argomento che venivano incontro anche alle molte sentenze dei vari Tar regionali sull’identificazione delle fonti rinnovabili come bene pubblico anche se di proprietà privata. Perché la concezione era quella che il fotovoltaico era ed è la soluzione immediata e migliore per tentare di bloccare i cambiamenti climatici.
Addirittura, evidenziai che per gli enti pubblici che devono correttamente tutelare il paesaggio, i pannelli solari sarebbero diventati un alleato fondamentale. Minor immissioni di co2, diminuzione del surriscaldamento del nostro pianeta e di riflesso il contenimento dei cambiamenti climatici e degli eventi atmosferici catastrofici che stanno devastando i nostri paesaggi
Con la sentenza n. 3969 del 9 giugno 2020, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha chiarito che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili impone una motivazione “particolarmente stringente” perché si possa opporre un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico privato per l’autoconsumo.
il Consiglio di Stato ha innanzitutto osservato come la Soprintendenza e gli stessi comuni, nelle proprie valutazioni sugli interventi edilizi, non possano limitarsi a rilevare
“una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica”,
poiché in tal modo sul paesaggio preesistente ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.
Di conseguenza, in sede di rilascio del titolo abilitativo, la Soprintendenza e il comune deve operare un’attenta comparazione tra i diversi interessi coinvolti, che nel caso di impianti fotovoltaici (e più in generale di impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile), in cui “l’opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati, non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti”.
Ciò anche perché – ricordano i giudici d’appello – la produzione di energia elettrica da fonte solare
“è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici”
Ricordo, inoltre che in una interrogazione del 2022 riguardo al famoso traliccio eretto sul poggio di Montalbuccio che per la finalità di utilizzo (telecomunicazione) era stata riconosciuta opera di urbanizzazione primaria perché di particolare interesse pubblico, evidenziai l’azione contraddizione del comune usata nei confronti di tutti i residenti della zona e non solo, ai quali venne negata la possibilità di istallare pannelli fotovoltaici sui tetti delle proprie abitazioni per la maggior parte identificate come t3 venendo a contrastare quello che era stato emanato dal Consiglio di Stato, dai Decreti Ministeriali di semplificazione, Pnrr e altro ingenerando nocumento.
Dopo tre anni di arrabbiature prendiamo atto che l’Assessore Capitani e gli stessi uffici comunali preposti di essere andati contro a quel fondamentalismo paesaggistico che ha generato il Piano operativo di Siena e di vari comuni della provincia per non dire quello di Prato, ad esempio. Perché il Piano Operativo della precedente amministrazione andava contro la normativa nazionale a cui, viceversa, si doveva sottostare.
Al fine che tutto non si trasformi in un accrocchio, è necessario fare una mappatura delle zone dove per normativa non si può più dare un diniego dando degli indirizzi specifici agevolando con detassazioni anche l’istallazione di tecnologie fotovoltaiche meno impattanti, ma di riflesso più costose per chi andrà ad utilizzarle. (Tra le altre cose la legge regionale 11 del 2011 che oggi è in via di aggiornamento e miglioramento, evidenziava che anche nei siti con i maggiori vincoli possibili ed immaginabili è possibile comunque installare un impianto fotovoltaico a terra fino a 5 kw).
Ed infine apprezziamo la decisione di allargare le maglie per gli interventi di ristrutturazione nel centro storico soprattutto per la risistemazione degli interni delle abitazioni e non solo in quanto tali modifiche vanno a coincidere con alcuni nostri emendamenti (Per Siena) che depositammo durante la votazione del Piano Operativo nel 2021.