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È del tutto evidente che gli amministratori – tutti gli amministratori – restano in carica fino alla scadenza del mandato del sindaco che li ha nominati. Se così non fosse, il sindaco in scadenza nominerebbe i propri rappresentanti prima di cessare dalle funzioni così da continuare a gestire, attraverso loro, l’attività comunale.
Inoltre la Legge e lo Statuto vogliono da un lato evitare che, in sede di competizione elettorale, attraverso le nomine il sindaco uscente possa avvantaggiarsi di queste; e soprattutto, che una volta nominato il nuovo sindaco sia questi ad assumersi la responsabilità dell’intera gestione comunale attraverso appunto la nomina dei propri amministratori. La norma per cui essi restano in carica fino all’insediamento dei nuovi non è fatta a tutela degli amministratori scaduti, ma al contrario è una disposizione che salvaguardia la continuità del servizio nella transizione amministrativa. Quindi dove si dice che gli amministratori esercitino le loro funzioni (non che restano in carica!) fino all’insediamento dei nuovi amministratori deve leggersi in coordinamento con l’art. 50 comma 9 del TU 267/2000 che sancisce che tutte le nomine debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento.
Il Consiglio comunale di Siena ha deliberato gli indirizzi da tre mesi, i 45 giorni sono ampiamente scaduti e l’Amministrazione comunale non ha ancora provveduto neppure alla pubblicazione degli avvisi per la procedura ad evidenza pubblica per la nomina dei nuovi amministratori. Domanda: la situazione che stiamo vivendo mette a rischio di legittimità gli atti che gli amministratori scaduti compiono e, inoltre, come si configura l’indennità che percepiscono?
I due articoli dello Statuto del Comune di Siena che regolano la nomina e la decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
Art. 36. Nomina e designazione di rappresentanti
Art. 73 Nomina e revoca degli amministratori degli enti strumentali