Valgimigli convocato in Commissione
15 Ottobre 2022Paris+ par Art Basel
16 Ottobre 2022Qui di seguito alleghiamo una nota che ci è pervenuta e che pubblichiamo. L’annotazione riporta l’art. del Codice Civile che distingue le procedure contabili per i soggetti che perseguono fini di lucro da quelli che hanno fini sociali. Riportiamo, inoltre, il verbale n. 23 dei sindaci revisori del 3 agosto 2022 ed il verbale sempre dei sindaci revisori del 29 settembre 2022, da dove sembrano emergere comportamenti differenti.
Le norme del codice civile che dettano le regole per la corretta redazione del bilancio sono disciplinate dagli artt. 2423 e ss., contenute nella sez. IX del titolo V, rubricato “delle società”.
Sono palesemente dirette, cioè, a salvaguardare l’esercizio corretto delle attività degli organismi che perseguono un fine di lucro attraverso l’esercizio di un’impresa.
In questa ottica, è normale che tutti gli introiti dell’impresa influenzino positivamente il conto economico, dal momento che le norme sono dirette a tutelare, in ultima analisi, gli interessi dei creditori.
Nel caso degli organismi che perseguono fini “sociali”, o comunque non di lucro, a maggior ragione se a partecipazione pubblica, è perciò normale che le regole per la redazione del bilancio siano in parte diverse da quelle del codice civile, dal momento che il fine da tutelare è del tutto diverso e tende alla salvaguardia del patrimonio; com’è dimostrato dal D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, che detta le regole per la formazione degli Enti Locali e delle loro partecipate.
Il Regolamento di contabilità della ASP di Siena, nella parte in cui destina le plusvalenze da cessioni a riserve da reinvestire, non è perciò in contrasto con le norme del codice civile, nella misura in cui tende a evitare che le plusvalenze siano impiegate per coprire i disavanzi di gestione, con conseguente depauperamento del patrimonio.
Ne deriva che appare quanto meno improprio l’invito, da parte del Collegio dei Revisori, a uniformare lo Statuto, in parte qua, alle norme del codice civile, non ravvisandosi in esso la violazione di una prescrizione cogente del codice civile.
riceviamo e pubblichiamo
Dal Verbale n. 23 del 3 agosto 2022
Dal verbale n. 24 del 29 settembre 2022
In merito al bilancio 2021 il collegio ritiene correttamente imputata a conto economico la plusvalenza di euro 181.000 realizzata nel 2021 per l’alienazione di un immobile alla Contrada della Pantera, rilevando l’opportunità di modificare il regolamento di contabilità ove prevede, che le plusvalenze realizzate su beni immobili costituenti il patrimonio dell’ASP debbano essere accantonate in un fondo, senza transitare dal conto economico. L’art. 17 c.4 del regolamento di contabilità, di rango inferiore rispetto al codice civile che richiama i principi contabili per la redazione del bilancio, appare in contrasto con quest’ultimo. Il collegio ricorda di aver già verificato che la plusvalenza realizzata è stata oggetto di delibera del cda circa la sua destinazione per reinvestimenti nel patrimonio. Il collegio altresì invita il CdA ad aggiornar quanto prima il regolamento di contabilità, allineandolo alle prescrizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali ed internazionali. (…)
Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale Dott. Marco Tanini (Presidente) Dott. Lorenzo Vestri (Componente) Dott. Marco Mortula (Componente)