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Di seguito, il documento consegnato dal consigliere comunale di “Per Siena” Vanni Griccioli al Presidente del Consiglio comunale (in qualità di garante dell’applicazione dei regolamenti votati dallo stesso Consiglio) con largo anticipo rispetto alla decisione presa dall’Amministrazione comunale.
L’art. 7 del Regolamento per il funzionamento dell’Istituzione Biblioteca, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 203 in data 21 novembre 2019, testualmente recita: “Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da n. 9 Consiglieri (…) Il Sindaco entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale (…) provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. I Membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni gratuitamente e possono essere confermati per una volta nell’incarico”. Dunque, il regolamento non prevede la rieleggibilità ma solo la possibilità di conferma dei membri del Consiglio di amministrazione per una sola volta. Conferma che sarebbe dovuta avvenire entro i 45 gg. che il Sindaco aveva a disposizione (il termine scadeva il 3 agosto 2023).
A chiarire definitivamente ogni possibile dubbio è intervenuta la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 11 luglio 2023 che ha approvato gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L’approvazione è avvenuta ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera m del TUEL 267/2000 nonché in attuazione degli artt. 8 comma 4, 36 e 73 dello Statuto Comunale e dell’art. 7 del Regolamento per il Consiglio Comunale. L’art. 14 a pag. 9 del documento approvato dal Consiglio comunale testualmente recita: “Gli organi amministrativi di competenza del Comune, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza. In caso di riconferma nell’incarico di un membro già nominato/designato, il Sindaco procede senza la previa pubblicazione dell’avviso attraverso proprio decreto. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 4 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell’organo sono nulli”.
Con tutta evidenza, la lettura dei commi sopraindicati conferma che in caso di riconferma dell’incarico, non si procede alla pubblicazione dell’avviso – cosa che invece è avvenuta con la pubblicazione dell’Avviso per il Presidente e per il Consiglio di Amministrazione – e, soprattutto, la proroga vale solo per 45 giorni dopodiché scatta la decadenza e tutti gli atti sono nulli.