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16 Marzo 2026Capire il Referendum sul Csm. Le 3 modifiche costituzionali. Ecco i motivi del Sì e del No
di Luigi Ferrarella e Milena Gabanelli
Il 22 e 23 marzo si tiene il referendum per confermare o non confermare la legge costituzionale. E quale sarà il quesito che troveremo sulla scheda? «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025?». Un atto di fede insomma. Proviamo a spiegare qual è la proposta della riforma, con le ragioni degli uni e quelle degli altri. Innanzitutto chiariamo un fatto: la riforma non riguarda questioni concrete come la durata dei processi, la mancanza cronica di magistrati, cancellieri, amministrativi, oltre all’ inadeguatezza di apparati informatici. Né farà diminuire gli indennizzi per «ingiusta detenzione», che coinvolgono in media 600 persone l’anno su 40.000 misure cautelari; e tantomeno gli «errori giudiziari», cioè le revisioni di condanne definitive, in media 7 l’anno, lo 0,12% per milione di abitanti.
Le tre modifiche
Al centro del referendum sulla separazione delle carriere tra chi fa le indagini (2.200 pm) e chi le valuta (7.200 giudici) ci sono tre modifiche radicali del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organismo composto da 20 magistrati e 10 laici eletti dal Parlamento tra professori di diritto e avvocati con 15 anni di esercizio. Questo organo, previsto dalla Costituzione, serve a garantire ai magistrati l’autonomia e l’indipendenza nei concorsi, trasferimenti, valutazioni di professionalità, nomine dei dirigenti, giustizia disciplinare, pareri al Ministro sulle leggi. Le modifiche consistono nello sdoppiamento del Csm, uno per i pm e uno per i giudici, il sorteggio dei componenti, e la sottrazione dei processi disciplinari al Csm per affidarli a una nuova Alta Corte.
La separazione delle carriere
Dal 2022 (legge Cartabia-Draghi) dopo un concorso unico le funzioni sono già quasi separate, perché un pm può diventare giudice (e viceversa) solo una volta e cambiando distretto (e quindi quasi sempre anche regione). Sui 9.400 magistrati nell’ultimo triennio ci sono stati 25 passaggi nel 2022, 34 nel 2023 e 42 nel 2024.
Per i fautori della riforma solo separando i due Csm e le due carriere si potranno avere giudici non influenzati dalla colleganza con i pm. Il «Sì» lo ritiene il completamento del sistema accusatorio introdotto nel 1988 dal codice di procedura penale Vassalli-Pisapia-Conso, e del principio del «giusto processo» inserito in Costituzione nel 1999 all’articolo 111 con l’esigenza di un giudice terzo oltre che imparziale.
Il «No» ribatte che, allora, per assurdo si dovrebbe separare anche i giudici di un grado da quelli dei gradi successivi, visto che possono confermare o ribaltare le sentenze; e a smentita della colleganza documenta gli alti tassi di assoluzioni: in media 30%, punte fino al 50% nei monocratici. Inoltre verrebbe trascurato il fatto che il pm, al contrario dell’avvocato, è parte pubblica che agisce nell’interesse generale, ed è tenuto a cercare anche le prove favorevoli all’indagato. Invece con la riforma si avrà un corpo separato di 2.200 pubblici ministeri, che si gestiranno da soli nel loro Csm senza più comunanza di mentalità con i giudici su come valutare le prove. Un fatto che esaspererà la ricerca della condanna a tutti i costi (specie quando i pm saranno valutati sui risultati statistici dei processi), e creerà «superpoliziotti» così autoreferenziali da dover prima o poi per forza essere ricondotti sotto il controllo o l’influenza dell’esecutivo.
Il controllo politico: lo scontro
Il «Sì» sottolinea che questi due rischi (pm superpoliziotto e pm sottoposto al controllo dell’esecutivo) saranno scongiurati dall’ articolo 104 della Costituzione, che non solo continua ad assicurare la magistratura «ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», ma anzi aggiungerebbe che «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Infine il «Sì» respinge come infondato processo alle intenzioni il timore che il «No» trae dalle dichiarazioni di Nordio sul «riequilibrio di poteri» che dovrebbe far comodo in futuro anche al Pd quando andasse al governo; della sua capo di gabinetto Bartolozzi quando ha detto «votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura…sono plotoni di esecuzione»; o dell’autorità delegata ai servizi di intelligence, Mantovano, circa l’«invasione di campo» delle decisioni giudiziarie «che deve essere ricondotta», o di Meloni, quando a seguito di una decisione sgradita della Corte dei Conti sul Ponte di Messina parla di «intollerabile invadenza» alla quale, pertanto, la riforma sarebbe «la risposta più adeguata».
È invece certo il raddoppio dei costi (oggi ammontano a circa 50 milioni l’anno) a causa della duplicazione dei Csm e dei 26 Consigli giudiziari distrettuali.
Il sorteggio
I componenti dei due Csm saranno sorteggiati, ma in modo differente. Per i togati avverrà tra tutti i 9.400 magistrati; per i componenti laici il sorteggio invece pescherà dentro un elenco di giuristi votato dalla maggioranza parlamentare. Per il «no» sarebbe la prima volta che una categoria si vede togliere il diritto di scegliere i propri componenti, il che indebolirebbe la legittimazione del ruolo dei togati nel Csm, a fronte invece di laici scelti dal Parlamento in base alle loro posizioni politiche e ideologiche. In teoria la maggioranza di turno, in una futura legge ordinaria, potrebbe decidere i sorteggiabili dentro un numero relativamente ridotto di eletti, o addirittura identico a quello dei consiglieri da esprimere. Una disparità d’assetto che non avrà eguali in Europa, nemmeno in quei 22 Paesi dove le carriere sono separate. Inoltre le attitudini di un pm o di un giudice non necessariamente valgono anche nel differente lavoro di consigliere Csm; e il sorteggio totale potrebbe produrre esiti assurdi nell’equilibro tra donne e uomini, o nella mancata varietà di provenienza geografica, anzianità ed esperienze professionali.
Gli spifferi di corrente
Il «Sì» ribatte che, se un magistrato può chiedere o dare un ergastolo, avrà anche le doti per fare il consigliere Csm. Ricorda che in un voto interno all’Anm nel febbraio 2022 ci furono 1.787 magistrati favorevoli al sorteggio (a fronte di 2.475 contrari), e precisa che già oggi la Costituzione lo preveda per selezionare i giudici popolari nei processi in Assise, comporre il Tribunale dei Ministri, integrare la Consulta nei procedimenti di messa in stato di accusa del presidente della Repubblica. Ma soprattutto il «Sì» individua nel sorteggio il modo per «liberare» i magistrati dal «giogo» delle correnti, che da espressioni di autentico pluralismo culturale sarebbero diventate centri di potere clientelare.
Il caso Palamara
L’esempio più citato è quello delle chat di Luca Palamara, ex presidente Anm, ex consigliere Csm, ed ex leader della corrente centrista Unicost. Palamara l’8 maggio 2019 fu intercettato all’hotel romano Champagne, mentre discuteva la nomina del futuro procuratore di Roma e di Firenze con 5 membri «togati» Csm di correnti di centrodestra e due parlamentari Pd: il magistrato Cosimo Ferri, ex membro Csm, ex sottosegretario alla Giustizia in quota Pdl e leader della corrente di destra, e Luca Lotti, ex sottosegretario a Palazzo Chigi. È interessante però anche conoscere come è andata a finire: Palamara nel procedimento disciplinare fu radiato dal Csm, che inflisse pesanti sanzioni anche ai 5 magistrati; mentre Ferri è tornato a fare il giudice a Roma perché essendo all’epoca parlamentare, la Camera ha negato al Csm l’autorizzazione ad usare nei suoi confronti le intercettazioni e le chat.
E se Palamara in questi giorni ha potuto chiedere la revoca della pena che aveva patteggiato nel processo penale a Perugia per traffico di influenze illecite, è perché questo reato è stato alleggerito nella legge Nordio che ha anche abrogato l’abuso d’ufficio.
Chi sbaglia paga?
Per i promotori della riforma la giustizia domestica del Csm é troppo indulgente con chi sbaglia, e solo un’Alta Corte esterna stroncherebbe la logica dello scambio di favori e perdoni. Per i contrari, invece, il lassismo del Csm sarebbe smentito dalle statistiche: fra il 2010 e il 2025, a fronte di 1.399 processi disciplinari, ci sono state 644 condanne, a cui vanno sommati i magistrati che si sono dimessi prima della sentenza disciplinare. Una media di 42 l’anno su 9400 magistrati, cioè lo 0,5%, vale a dire una percentuale più severa rispetto a quella di altri ordini professionali come quello degli avvocati: il Consiglio nazionale forense nel 2013-2018 ne ha sanzionati in media 197 l’anno, su 236.000 legali. E lo stesso ministro Nordio ha promosso solo 49 azioni disciplinari, e impugnato appena 6 assoluzioni su 184 decise dal Csm. Detto questo, come funziona questa terza modifica che toglie al Csm la funzione disciplinare?
L’Alta Corte disciplinare
Oggi l’azione disciplinare per sanzionare un magistrato viene promossa dal Ministro della Giustizia o dal procuratore generale della Cassazione, e decisa dal Csm in una apposita sezione composta dal vicepresidente del Csm, da un altro laico, da un giudice di Cassazione, due giudici di merito e un pm. Ebbene, la riforma istituisce un’ Alta Corte con 15 membri: 3 giuristi nominati dal presidente della Repubblica, 3 laici estratti a sorte da un elenco di professori e avvocati eletti dal Parlamento, 6 giudici e 3 pm estratti a sorte tra magistrati di Cassazione. In disallineamento quindi con l’articolo 107 della Costituzione che stabilisce che i magistrati si distinguano solo per le diverse funzioni svolte, senza gerarchie. Inoltre, mentre oggi il magistrato condannato dal Csm può ricorrere davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, con la riforma la sentenza sarà impugnabile solo davanti alla stessa Alta Corte (pur in un diverso collegio). Il che entra in conflitto con l’articolo 111 della Costituzione, e stride rispetto alle esigenze di terzietà proclamate dalla riforma, poiché in questa sede fa convivere quei pm e giudici che vuole separare in tutto il resto. La nuova Alta Corte poi non varrà per la Corte dei Conti, Tar, Consiglio di Stato e Commissioni Tributarie, dove il disciplinare continuerà invece ad essere gestito dai rispettivi organi di autogoverno.
I tempi dei processi non cambiano
Negli ultimi tempi persino i promotori della riforma non la collegano più direttamente a taumaturgici effetti sui tempi lunghi dei processi: «Sono pienamente d’accordo che questa riforma non c’entra niente con l’efficienza della giustizia, non abbiamo mai preteso o detto che la separazione delle carriere rendesse i processi più veloci», afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Sulla stessa posizione la presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato, l’avvocato Giulia Bongiorno: «Ma chi è che ha detto che questa riforma deve incidere sui tempi e sull’efficienza della giustizia? Un ignorante può pensare una cosa del genere!». Tuttavia, a dire che «la separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un’occasione storica per avere una giustizia più efficiente e più giusta» era stata la premier Meloni, così come nella relazione illustrativa della riforma stava appunto scritto che era motivata da «obiettivi di miglioramento della qualità della giurisdizione».





