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Arriva in Consiglio, a Siena, la proposta di delibera n. 23 dell’8 giugno: approva il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti, in sostituzione di quello del 2014. Nulla di più ordinario — calendari del porta a porta, sacchetti, stazioni ecologiche, multe per chi conferisce male. Eppure, nel punto in cui dichiara la propria ragion d’essere, l’atto alza la voce: motiva la revisione «anche a seguito» del D.L. 116/2025, convertito nella legge 147/2025, «per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti».
La citazione suona autorevole ed è quasi soltanto decorativa. Quel decreto è il cosiddetto «Terra dei Fuochi»: un provvedimento dal cuore penalistico, che interviene sul Codice penale, sul Testo Unico ambientale e sulla responsabilità degli enti, inasprisce le pene per i reati ambientali e istituisce alla Presidenza del Consiglio il Dipartimento per il Sud. Una riforma anti-traffico e anti-criminalità organizzata, pensata per il napoletano e il casertano. Di tutto questo, in un regolamento che commina settantacinque euro a chi sbaglia bidone (Allegato A), non resta nulla di operativo: il Comune già poteva sanzionare in virtù dell’articolo 7-bis del Testo Unico degli enti locali. Citare la «Terra dei Fuochi» come motore della revisione senese è un gesto retorico — prendere in prestito la gravità di una riforma ad alta visibilità per nobilitare un atto di ordinaria amministrazione igienica.
C’era, semmai, una norma davvero nuova da recepire: il decreto ministeriale n. 91 del marzo 2026 sui centri di raccolta, che chiede ai Comuni di disciplinarne con regolamento organizzazione e gestione. E qui l’aggancio è colto a metà. L’articolo 16 rinvia quasi tutto a un «disciplinare» predisposto dal gestore (comma 2), non internalizza i nuovi requisiti tecnici né il termine di adeguamento del maggio 2027. Restano sprazzi di buona volontà — il portale RAEE del comma 8, l’idea lungimirante del centro di eco-scambio del comma 7 — ma il corpo della disciplina scivola altrove. In breve: si è citato il decreto che non serviva e recepito a mezzo quello che serviva.
Seguono le smagliature di stesura. L’atto dà conto che il provvedimento non ha riflessi finanziari e che dunque non occorre il parere di regolarità contabile; due righe più sotto, fra i «visto», quel parere compare puntualmente. O non serviva, o è stato reso: non entrambe le cose. E nell’articolo 2, sulle esclusioni, si rinvia per le carcasse animali al regolamento europeo n. 1774 del 2002 — abrogato e sostituito da quindici anni. Una citazione morta nel testo che celebra la propria modernità: quasi una parabola del documento intero, fra il «Ministero dell’Ambente» e la «Regione Toscana» dei refusi.
Ma le smagliature si perdonano; le fragilità di sostanza no. L’articolo 32, comma 5, consente di ordinare lo sgombero dei rifiuti abbandonati da ignoti su area privata a carico del proprietario, quando questi non abbia «tempestivamente avvisato» le autorità. Formula insidiosa: la giurisprudenza sull’articolo 192 del Testo Unico ambientale è ferma nel pretendere il dolo o la colpa del proprietario, accertati in contraddittorio. Far discendere l’obbligo dalla sola omessa segnalazione trasforma un mancato dovere di delazione in fonte di responsabilità, e un’ordinanza così motivata è candidata all’annullamento davanti al TAR. L’articolo 33, comma 2, punisce poi con settantacinque-cinquecento euro «qualsiasi altra violazione» non altrimenti prevista: comoda clausola di chiusura, ma in tensione col principio di tassatività. E la tabella appiattisce quasi tutto sulla stessa forbice, mettendo il sacchetto sbagliato sullo stesso gradino di partenza di condotte ben più gravi, senza una diffida che preceda la prima sanzione.
C’è infine un dettaglio piccolo e rivelatore. L’articolo 8, comma 1, e l’articolo 31 riservano il servizio ai senesi in regola con la tassa e vietano di conferire rifiuti «non prodotti nel territorio comunale»; salvo che lo stesso articolo 8 si riserva la facoltà di portare al compostaggio comunale i rifiuti vegetali provenienti da altri Comuni. L’amministrazione si concede l’eccezione territoriale che nega ai cittadini: il confine è barriera per gli altri e opportunità per sé.
L’atto, alla fine, fa il suo mestiere minimo, ed è in larga parte difendibile. Il suo punto debole non sta in ciò che dispone, ma nella distanza tra il tono e la cosa: si ammanta della «Terra dei Fuochi» mentre amministra il cassonetto, recepisce a metà la norma che lo riguardava, custodisce previsioni esposte al giudice. Chi vorrà contestarlo non dovrà cercare lontano: gli basterà misurare lo scarto tra quello che il regolamento proclama e quello che effettivamente fa.
Movimento “Per Siena”





