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Il primo vero freno a una delle norme più discusse del pacchetto sicurezza non è arrivato da un corteo, ma da un’aula di tribunale, e per giunta da chi quella norma avrebbe il compito di applicarla. A Torino un pubblico ministero, nell’inchiesta sull’occupazione di un tratto autostradale durante una manifestazione dell’autunno scorso, ha fatto due cose insieme che a prima vista sembrano contraddirsi: ha chiesto la condanna di alcuni indagati e, nello stesso atto, ha sollecitato il giudice a rimettere la questione alla Corte costituzionale. Non è un gesto politico travestito da atto giudiziario, è il contrario: è il diritto che, applicando una legge, si accorge di non poterla applicare senza dubitare della sua tenuta. Sarà la Consulta, se riterrà la questione non manifestamente infondata, a stabilire se quella previsione regge il confronto con la Carta. È un meccanismo, non una barricata, ed è bene che la discussione resti su questo piano.
Il punto tecnico, spogliato dalle parole d’ordine, è preciso. Fino al 2021 bloccare una strada con il proprio corpo, da singoli, era un illecito amministrativo; il decreto lo ha riportato nell’area penale. E lo ha fatto con una scelta che cambia tutto: la nuova fattispecie punisce la condotta a titolo di dolo generico, cioè basta la consapevolezza di ostacolare la circolazione, mentre la vecchia norma sul blocco stradale richiedeva il dolo specifico, l’intenzione di impedire il transito come fine perseguito. La differenza non è da giuristi pignoli. Significa che il reato sussiste anche quando lo scopo non è bloccare la strada ma manifestare, e l’ostruzione del traffico ne è soltanto l’effetto. È qui che la norma tocca il nervo scoperto: perché in qualunque corteo, presidio o sciopero un rallentamento, e a volte un’interruzione momentanea, non sono un’anomalia ma un esito quasi fisiologico della protesta collettiva. Se quell’effetto basta a integrare un reato, allora a essere attratto nell’area penale è l’esercizio ordinario di libertà che la Costituzione garantisce: il riunirsi pacificamente, il manifestare, lo scioperare.
Da qui i dubbi che non sono nati a Torino e non vengono da una sola parte. Li aveva già segnalati l’Ufficio del Massimario della Cassazione, e prima ancora il Consiglio superiore della magistratura nel parere sul provvedimento. Ruotano attorno a tre cardini classici del diritto penale: la proporzione tra la pena e il fatto, il principio di offensività — un reato dovrebbe colpire una lesione concreta, non una condotta in sé — e la parità di trattamento, perché lo stesso decreto introduce aggravanti calibrate solo su alcune categorie di pubblici ufficiali e non su tutte. Non è materia ideologica: è la grammatica con cui da decenni si misura se una legge penale sta dentro i suoi limiti o li sfonda.
Sarebbe però disonesto raccontare la vicenda come se da un lato ci fosse la libertà e dall’altro l’arbitrio. Lo Stato ha una ragione legittima a tutelare strade e ferrovie, che sono infrastrutture critiche: un blocco può paralizzare un’ambulanza, isolare un territorio, scaricare un costo enorme su terzi che con la protesta non c’entrano nulla. La domanda vera non è se il legislatore possa proteggere la circolazione — può, ed è suo compito — ma se il carcere per chi si siede sull’asfalto sia lo strumento proporzionato e necessario, o se non si scivoli invece in quel diritto penale simbolico che inasprisce le pene per rassicurare l’opinione pubblica senza incidere sulle cause, e che a furia di anticipare la soglia della punibilità finisce per criminalizzare l’intenzione più che il danno. È una questione di misura, ed è la misura il cuore del problema.
Conviene perciò diffidare delle due semplificazioni speculari: quella di chi vede in ogni norma sull’ordine pubblico la mano di un potere autoritario, e quella di chi liquida ogni rilievo di costituzionalità come ostruzionismo di toga. La realtà è più sobria e più seria. Un magistrato ha sollevato un dubbio fondato e lo ha consegnato all’organo che esiste apposta per scioglierlo. La Corte dirà se il confine tracciato dal decreto sta dove deve stare. Che a deciderlo sia un’istituzione e non una piazza non è un dettaglio: è il segno che, almeno per ora, il meccanismo regge. E che la vera posta in gioco non è una protesta, ma la domanda di sempre — fin dove può arrivare la pena prima di mangiarsi il diritto che dovrebbe servire.





